2022.10.30 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE IN APPALTO PRIVATO
La normativa in punto di responsabilità contrattuale dell'appaltatore è molto complessa, infatti il rapporto fra committente ed appaltatore viene disciplinato in modo diverso a seconda che l'opera sia o meno compiuta (Cass. Civ. 4415/1999; 8103/2006; 27994/2018).
Se l'opera è stata terminata troverà applicazione la normativa sul contratto d'appalto (artt. 1665, 1667, 1668 c.c.).
Se l'opera non è terminata, allora occorre distinguere: se i vizi sono recuperabili troverà applicazione la normativa sul contratto d'appalto (art. 1662 c.c.); se invece i vizi sono gravi e non eliminabili troverà applicazione la normativa sulle obbligazioni in generale (art. 1453 c.c.)
OPERA TERMINATA
Quando l'opera oggetto d'appalto viene terminata deve essere offerta al committente per l'opportuna verifica (art. 1665 c.c.), ad esito della quale Egli potrà accettare l'opera oppure non accettarla eccependo l'esistenza di vizi.
Se in tale fase il committente non compie le verifiche o non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata.
OPERA TERMINATA ED ACCETTATA
Qualora il committente accetti l'opera questa si considera compiuta, per l'effetto i vizi manifesti non potranno più essere eccepiti e l'appaltatore matura il diritto al compenso.
Sono comunque fatti salvi eventuali difformità (discostamento dal progetto) o vizi occulti (cattiva esecuzione dell'opera), infatti ai sensi dell'art. 1667 c.c. il committente dovrà denunciare i vizi occulti entro 60 giorni dalla loro scoperta (a pena di decadenza) e promuovere la relativa azione contro l'appaltatore nel termine di due anni dal giorno della consegna dell'opera (a pena di prescrizione).
OPERA TERMINATA MA NON ACCETTATA
Qualora il committente non accetti l'opera suppostamente ultimata eccependo la presenza di vizi o difetti o difformità rispetto al progetto iniziale o alle regole dell'arte, allora occorrerà graduare il vizio (art. 1668 c.c.).
Se l'opera pur essendo viziata è comunque adatta alla sua destinazione, allora il committente potrà scegliere se chiedere: l'esatto adempimento ed il risarcimento del danno, oppure una diminuzione del prezzo ed il risarcimento del danno.
Se l'opera per via dei vizi riscontrati è del tutto inadatta alla sua destinazione, allora il committente potrà chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.
OPERA NON TERMINATA
Se l'opera non è ancora stata ultimata, quindi il contratto è ancora in esecuzione, occorre analizzare se presenti o meno vizi.
OPERA NON TERMINATA CHE NON PRESENTA VIZI
L'art. 1671 c.c. riconosce al committente che perda interesse nella prosecuzione dell'opera la facoltà di recedere in qualsiasi momento venga a mancare il suo interesse all'esecuzione dell'opera. In tal caso Egli dovrà comunque pagare il corrispettivo pattuito per le opere realizzate.
OPERA NON TERMINATA CHE PRESENTA VIZI
Quando il committente nel corso delle sue verifiche e controlli in corso d'opera si avvede che l'opera presenta vizi, può richiedere la risoluzione del contratto di appalto ma le modalità sono diverse a seconda che i vizi siano recuperabili oppure irrimediabili.
Se i vizi sono recuperabili, la domanda dovrà essere proposta ex art. 1662 c.c. e pertanto: il committente dovrà inviare all'appaltatore una formale diffida ad adempiere e dovrà fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si dovrà conformare alle condizioni stabilite dal contratto o alle regole dell'arte; solo una volta trascorso inutilmente detto termine, il committente potrà risolvere il contratto e, se del caso, chiedere il risarcimento del danno.
Se i vizi sono irrimediabili, la domanda dovrà essere proposta ex art. 1453 c.c. e pertanto il committente dovrà solamente provare che l'inadempimento è di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c..
Nell'ambito della responsabilità in appalto privato, pertanto, il legale potrà individuare la normativa applicabile al caso di specie solo se coadiuvato da un consulente tecnico di parte; sarà infatti compito di quest'ultimo chiarire se l'opera possa o meno dirsi terminata e se presenti vizi graduandone l'entità.