Avv. Emanuele BUZZONI - 

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Responsabilità dell'appaltatore in appalto privato, come funziona?

1) I TECNICI IN EDILIZIA - IL DIRETTORE DEI LAVORI

Nell'ambito edilizio i tecnici possono assumere diverse figure professionali. Fra le principali ricordiamo: progettista architettonico, progettista strutturale, progettista sismico, direttore dei lavori, collaudatore, tecnico impiantista (abilitato per l'installazione degli impianti elettrici, idrici, termici).

In generale tutti i tecnici esercitano una attività rilevante sia ai fini degli interessi privatistici (cioè limitati al rapporto tra il professionista ed il cliente) che pubblicistici (cioè afferenti ad il rapporto con la società, ad esempio la sicurezza dei fabbricati).

Il Direttore dei Lavori è il rappresentante tecnico della proprietà nei confronti dell'appaltatore, poichè grazie alle sue competenze tecniche può, meglio del committente, sorvegliare la buona riuscita dell'opera e la sua conformità al progetto.

Una definizione dei compiti del Direttore dei Lavori può essere ripresa dall'art. 19 legge 143/1949 - approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, secondo cui, il Direttore dei Lavori provvede alla "direzione ed alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario ad esclusivo giudizio dell'ingegnere emanando le disposizioni e gli ordini per l'attuazione dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita".

Il tecnico incaricato di dirigerere i lavori di costruzione / ristrutturazione di un immobile compie una professione di carattere intellettuale, ed il contratto che lega il tecnico (direttore dei lavori) al committente (proprietario dell'immobile o avente titolo) è il contratto d'opera professionale-intellettuale.

La giurisprudenza è costante nel ricondurre l'obbligazione del DL nell'ambito delle obbligazioni di mezzi (15124/2001; 1294/2003), che si concreta in un'attività intellettuale esplicitata mediante

  • a) visite periodiche e contatti diretti con gli organi dell'impresa,

  • b) emanazione delle disposizioni necessarie all'esecuzione dell'opera,

  • c) emanazione delle disposizioni necessarie alla valutazione della conformità dell'opera al progetto ed alle indicazioni del committente.

Conseguentemente pacifica è l'applicazione dell'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (Cass. 5463/1985)

Il Direttore dei Lavori è normalmente nominato dal committente, quale suo rappresentante tecnico poichè in materia edilizia solo un tecnico (e non il committente) ha le competenze necessarie per esercitare quei poteri di variazione, controllo e verifica nell'esecuzione dell'opera previste dalla normativa sull'appalto di cui agli artt. 1660, 1661, 1662 c.c. (ad esempio solo il direttore dei lavori sa quali difetti di esecuzione poter eccepire, come eccepirli e quale rimedio richiedere all'appaltatore).

In particolare il Direttore dei Lavori ha l'obbligo di:

  • esercitare il potere di alta sorveglianza circa la buona riuscita dell'opera, rafforzando la capacità di controllo del committente in virtù della sua specifica competenza tecncia;

  • accertare la progressiva conformità delle opere realizzate dall'appaltatore al progetto realizzato dal progettista e quando serve impartire direttive correttive/integrative/modificative; conseguentemente sarà responsabile ove ometta di vigilare ed impartire le opportune disposizioni al riguardo.

    Nell'ambito dei suoi compiti di valutazione dell'opera nel suo divenire, giungere sino a richiedere modifiche al progetto qualora secondo diligenza qualificata avrebbe dovuto accorgersi di problematiche sopravvenute (ad es. Trib. Ivrea 28/01/2005 in un caso in cui le condizioni del suolo non erano state scrutinate con un'indagine alla profondità dovuta).

  • Verificare che l'appaltatore esegua le opere di cui al capitolato in conformità alle regole dell'arte e della tecnica e quando serve impartire direttive correttive/integrative/modificative; conseguentemente sarà responsabile per mancato controllo o per non avere riferito al committente (Cass. Civ. 15124/2001) pur non potendosi a lui addossare ogni responsabilità relativa alle attività di esecuzione e di dettaglio tecnico che restano di stretta spettanza dell'appaltatore nella sua autonomia di esecuzione (Cass. Civ. 11783/2000).

    Ad esempio, poichè la DL è pur sempre un'attività di natura intellettuale, egli dovrà controllare che i lavori siano ben eseguiti (ad esempio che una caldana sia perfettamente orizzontale), ma non sarà tenuto a controllarne ogni aspetto pratico (ad esempio la composizione della miscela di cemento nella caldana, quando non presenti vizi manifesti, oppure il suo completo stato di essicazione prima della posa dei pavimenti) trattandosi di particolari tecnico-pratici che spettano all'appaltatore (Trib. Modena 2004; Cass. Civ. 11783/2000; Cass. Civ. 1818/1979);

  • controllo dei materiali impiegati nel cantiere, ad esempio è stata riconosciuta la responsabilità del direttore dei lavori per omesso controllo sulla qualità dei materiali impiegati nella creazione di un vespaio e sulle modalità di posa, in quanto materiali troppo porosi e posati senza idonea impermeabilzzazione al contrario di quanto stabilito nel capitolato d'opere, con conseguente infiltrazioni di risalita (Cass. Civ. 4355/2006);

  • sorvegliare l'andamento dei lavori al fine di prevenire danni a terzi (Cass. Civ. 6739/1998);

Esistono tuttavia diversi limiti ai suoi poteri:

  • essendo un rappresentante della committenza, in virtù del principio di rappresentanza, egli al massimo può esercitare i poteri spettanti al rappresentato;

  • il DL rappresenta la proprietà limitatamente alle operazioni tecniche e non anche ad esempio a ricevere eventuali comunicazioni dell'appaltatore di necessità di variazioni al progetto (Cass. Civ. 5632/1996);

  • il potere di controllo e vigilanza esercitato dal DL non annulla l'autonomia dell'appaltatore, che rimane conseguentemnete tenuto a rispettare le regole dell'arte nell'esecuzione dell'appalto, al fine di assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente (Cass. Civ. 169/1996)x

In conclusione, il Direttore dei Lavori, in qualità di tecnico specializzato, al fine di ben adempiere all'incarico ricevuto e non incorrere in responsabilità, dovrà garantire quel grado di diligenza qualificata (diligenza richiesta ad un tecnico medio nel caso specifico) necessario in relazione alla natura, alle circostanze ed alla specie dell'incarico professionale assunto (Cass. Civ. 15124/2001) e pertanto ottemperando al suo compito di alta sorveglianza con visite periodiche ed impartendo all'appaltatore direttive correttive, integrative o modificative.

La responsabilità del Direttore Lavori si prescrive nei termini dell'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (Cass. 5463/1985).

Qualora le due figure professionali di progettista e direttore dei lavori non ottemperino ai rispettivi doveri (tenendo in considerazione le differenze in tema di onere della prova fra obbligazioni di mezzi e di risultato) incorreranno in responsabilità contrattuale: in via esclusiva per la violazione degli obblighi ad uno di loro spettanti oppure in via solidale anche con l'appaltatore quando il comportamento di ciascuno di loro abbia concorso alla produzione dell'evento dannoso.




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