Emanuele AVVOCATO BUZZONI
Ordine Avvocati Ferrara (ITALIA) n° 1184
Collegi d'Advocats de Barcelona (ESPANA) n° 32976
p.iva 01820470381
2025.05.25 - DIFFERENZA FRA MONTASCALE, SERVOSCALE ED ASCENSORI
DIFFERENZE
Il montascale è un impianto che permette di superare la barriere architettoniche come le scale, destinato principalmente a persone con mobilità ridotta. E' installato sulla rampa di scale esistente della quale segue il tracciato; non richiede opere murarie significative; si muove su rotaia fissata al muro o ai gradini grazie ad un motore elettrico collegato alla linea di casa e munito di batteria di riserva; ha una inclinazione superiore a 15 gradi; ha una corsa superiore a 2 metri; ha una velocità inferiore o uguale a 0,15 metri/secondo.
Il servoscala è un tipo specifico di montascale dotato di una piattaforma per trasportare persone in sedia a rotelle, pieghevole per ridurre l'ingombro quando non utilizzato; ha una inclinazione superiore a 15 gradi; ha una corsa superiore a 2 metri; ha una velocità inferiore o uguale a 0,15 metri/secondo.
L'ascensore è un impianto di sollevamento verticale, che collega diversi piani dello stesso edificio attraverso una cabina che si muove all'interno di un vano corsa. E' installato in un vano corsa dedicato e si muove solo in verticale;richiede opere murarie significative; ha una capacità di carico superiore; si muove con funzionamento elettrico con sistemi di sicurezza avanzati; è soggetto a norme più restrittive; ha una velocità superiore a 0,15 metri/secondo.
FONTI
La materia degli ascensori / montascale / servoscale è disciplinata dalla normativa europea, così come recepita nella normativa italiana.
Inizialmente esisteva la Direttiva Ascensori anno1995/16/CE, recepita in Italia con DPR 1999/192 il quale venne aggiornato dal D.Lgs. anno2010/2017 per renderlo conforme alla Direttiva Macchine anno2006/42. Poi venne promulgata la Direttiva Ascensori anno2014/33/UE, recepita in Italia con DPR anno2017/23 il quale ha così modificato il DPR 1999/1992 ed è quindi è l'ultima Direttiva di riferimento.
Entrambe le Direttive devono essere lette in sintonia con la Direttiva Macchine anno2006/42/CE, recepita in Italia con D.Lgs. anno2010/17; la quale sarà sostituita dal Regolamento Macchine UE 2023/1230 a partire dal 20/01/2027, che in quanto regolamento è direttamente applicabile in tutti gli stati membri dell'unione europea e non richiede un atto di recepimento nazionale per entrare in vigore.
DEFINIZIONE DI ASCENSORE - DIRETTIVA ASCENSORI 2014/33/UE
La Direttiva Ascensori 2014/33/UE armonizza le normative degli Stati membri dell'UE riguardanti la progettazione, installazione e sicurezza degli ascensori destinati al trasporto di persone e/o cose.
Al suo art. 1 comma 1 sancisce che: "la direttiva ascensori si applica agli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, destinati al trasporto di a) persone, b) persone e cose, c) soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico.".
All'art. 2 sancisce che "1) si intende per "ascensore": un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide; 2) "supporto del carico": la parte dell'ascensore che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle."
Art. 1 comma 2 sancisce che: "Sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva ascensori: a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 metri/secondo; ... ".
Pertanto se un apparecchio di sollevamento si sposta su guide la cui inclinazione è superiore a 15 gradi ed ha una velocità superiore a 0,15 metri/secondo allora è considerato (ovvero equiparato) ad un ascensore e si applica la Direttiva Ascensori 2014/33/UE, altrimenti si applica la Direttiva Macchine 2006/42/CE la quale riguarda la immissione sul mercato e la messa in servizio nel mercato europeo di tutte le macchine in generale.
La Direttiva Ascensori 2014/33/UE è frutto di una precedente normativa, la Direttiva Ascensori 1995/16/CE, la quale inizialmente dava una definizione di ascensore diversa, perchè all'allegato 1 paragrafi 1 e 3 specificava che il "supporto di carico di ogni ascensore deve essere una cabina"; ne conviene che inizialmente i montascale e servoscale con inclinazione superiore a 15 gradi e velocità superiore a 0,15 m/s non erano equiparati agli asensori. Successivamente, la Direttiva Macchine 2006/42/CE modificò questa definizione di ascensore, specificando che "si intende per "ascensore" un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzonte è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di persone..." e fu proprio questa ultima definizione che venne usata anche nella successiva Direttiva Ascensori 2014/33/UE art. 1 e 2 di cui sopra. In altre parole, è stato proprio con la Direttiva Macchine 2006/42/CE che sono state introdotte le medesime regole per la messa ed il mantenimento in esercizio di tutti quegli impianti che, pur non essendo ascensori, rispondono alla definizione di "ascensori" perchè hanno un supporto del carico, si spostano lungo guide rigide aventi inclinazione superiore a 15 gradi, ed hanno una velocità superiore a 0,15 metri/secondo.
AMBITO DI APPLICAZIONE NORMATIVA ITALIANA - DPR 1999/162 ART. 11 -
Il DPR anno1999/162, rubricato "Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed al componenti di sicurezza degli ascensori, nonchè per l'esercizio degli ascensori" disciplina l'intero ciclo di vita degli ascensori e degli strumenti di sollevamento equiparati, recependo le Direttive Comunitarie in materia. In particolare il DPR 1999/162 in principio recepì la prima Direttiva Ascensori 1995/16/C, la quale venne nel tempo modificata prima della Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con il D.Lgs 2010/17, poi dalla Direttiva Ascensori 2014/33/UE, recepita in Italia con il DPR 2017/23.
E' interessante notare che il DPR 1999/162 recepisce ed amplia il raggio di azione della Direttiva Ascensori 2014/33/UE; infatti in tema di messa in esercizio, verifica e manutenzione ricomprende tutti i montacarichi a prescindere dalla loro velocità , come specificato all'art. 11 comma 1 che abbraccia anche i montacarichi a bassa velocità: "Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e ai montacarichi, nonchè agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s"; diversamentre la Direttiva Comunitaria 2014/33/UE sancisce l'obbligo di manutenzione solamente per quei montascale aventi velocità superiore a 0,15 m/s e quindi equiparabili agli ascensori. Ecco che allora spiegato perchè all'art. 1 comma 1 specifica che "L'ambito di applicazione del presente regolamento, quando non diversamente specificato, si applica agli ascensori .... " come definiti all'art. 1 della Direttiva Ascensori 2014/33/UE .
2025.05.15, Emanuele Avv. Buzzoni