Emanuele AVVOCATO BUZZONI
Ordine Avvocati Ferrara (ITALIA) n° 1184
Collegi d'Advocats de Barcelona (ESPANA) n° 32976
p.iva 01820470381
2024.05.25 - INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI SERVOSCALE ED ASCENSORI
INSTALLAZIONE - DM 2003/37 -
Il Decreto Ministeriale anno2023/37 disciplina l'attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, che consiste nella fase tecnica e materiale in cui il bene, ascensore o montacarico, viene fisicamente montato e collegato all'impianto elettrico esistente e viene reso funzionante e pronto all'uso. Dopo la sua installazione, l'impianto dovrà essere formalmente autorizzaco con la messa in esercizio (vedi oltre).
Sono considerati impianti anche gli ascensori ed i montacarichi, infatti all'art. 1 DM 2003/37 specifica che: "- COMMA 1 - Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. - COMMA 2 - Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue ... f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili. ...".
Detti impianti possono essere installati solo da imprese abilitate ai sensi dell'art. 3, ovvero sia "imprese iscritte nel registro delle imprese... il cui responsabile tecnico ... è in possesso dei requisiti professionali specifici di cui all'art. 4", che nel caso della società istante si sostanziano nel requisito del "a) diploma di lauraea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta" ottenuto dall'Ing. Merchiorri.
L'impresa, ai sensi dell'art. 6 "realizzano ed installano gli impianti secondo la regola dell'arte...", ed art. 7 "Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente ... rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati... ". in particolare, per ascensori e montascale la dichiarazione di conformità è disciplinata anche dall'art. 4bis DPR 1999/162 di seguito esaminata.
Riguardo la manutenzione degli impianti di sollevamento, il DM impianti 2023/37 art. 10 comma 3 sancisce che "Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n° 162 e le altre disposizioni specifiche." che di seguito si analizza ai paragrafi "manutenzione" e "verifiche".
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' - DPR 1999/162 ART. 4BIS -
Al termine dei lavori di installazione di un supporto di elevazione, l'impresa installatrice deve rilasciare apposita Dichiarazione di Conformità dell'impianto installato, la quale ai sensi dell'art. 4bis DPR 1999/162 consiste nella attestazione di aver eseguito con successo una delle procedure di valutazione della conformità previste dall'art. 6bis DPR 1999/162, scelta in relazione al modello di supporto elevatore installato, come di seguito specificato. DPR anno1999/162 art. 4 bis comma 2 :"Gli installatori preparano la documentazione tecnica ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 6-bis. Qualora la conformità dell'ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, l'installatore redige una dichiarazione di conformità UE assicurandosi che l'ascensore ne sia corredato e appone la marcatura CE.". DPR anno1999/162 art. 6bis: - "Procedure di valutazione della conformità degli ascensori - COMMA 1. Gli ascensori sono sottoposti a una delle seguenti procedure di valutazione della conformità: a) qualora siano stati progettati e fabbricati in conformità a un ascensore modello sottoposto all'esame UE del tipo di cui all'allegato IV, parte B: 1) l'esame finale per ascensori di cui all'allegato V; 2) la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità del prodotto per ascensori di cui all'allegato X; 3) la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità della produzione per ascensori di cui all'allegato XII. b) qualora siano stati progettati e fabbricati secondo un sistema di qualità approvato in conformità all'allegato XI: 1) l'esame finale per ascensori di cui all'allegato V; 2) la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità del prodotto per ascensori di cui all'allegato X; 3) la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità della produzione per ascensori di cui all'allegato XII. c) la conformità basata sulla verifica dell'unità per ascensori di cui all'allegato VIII; d) la conformità basata sulla garanzia totale di qualità e sull'esame del progetto per ascensori di cui all'allegato XI. COMMA 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), qualora la persona responsabile della progettazione e della fabbricazione dell'ascensore e la persona responsabile dell'installazione e della prova dell'ascensore non corrispondano, la prima fornisce alla seconda tutti i documenti e le informazioni necessari affinchè quest'ultima possa garantire che l'ascensore venga installato e sottoposto a prova correttamente e in sicurezza. COMMA 3. Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate, con i valori massimi e minimi, tutte le varianti consentite tra l'ascensore modello e quelli derivati dallo stesso. COMMA 4. È permesso dimostrare con calcoli o in base a schemi di progettazione la similarità di una serie di dispositivi rispondenti ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I.".
MESSA IN ESERCIZIO - C.D. COMUNICAZIONE - DPR 1999/162 ART. 12 -
La messa in esercizio è l'atto formale, successivo all'installazione, con cui l'impianto viene autorizzato all'utilizzo e diventa effettivamente operativo e legale.
Ai fini della regolare messa in esercizio gli ascensori ed impianti di sollevamento equiparati (montacarichi ed apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 metri/secondo), il proprietario è tenuto ad inviare al Comune competente per territorio, entro sessanta giorni dal rilascio della Dichiarazione di Conformità, una formale comunicazione di avvenuta installazione.
presuppone l'invio di una comunicazione di avvenuta installazione.
La procedura della comunicazione è disciplinata dall'art. 12 del DPR 1999/162, il quale ne specifica anche il contenuto, come segue: art. 12 comma 1 "la messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s [leggasi montascale] è soggetta a comunicazione da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio ..."; art. 12 comma 2: "La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto ... contiene: a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto; b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento; c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell'apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17; d) la copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17; e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto, che abbia accettato l'incarico; f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico.
La norma non specifica le modalità di invio della comunicazione, quindi può ritenersi valida una qualsiasi comunicazione inviata al Comune, allo Sportello Unico per l'Edilizia oppure allo Sportello Unico Attività Produttive, sia a mezzo p.e.c. ovvero racc. a.r. ovvero comunicazione cartacea purchè regolarmente protocollate.
MANCATA COMUNICAZIONE DPR 1999/162 ART 12
Dalla comunicazione derivano gli obblighi di verifica periodica biennale di cui all'art. 13 e di manutenzione di cui all'art. 15, tesi a verificare la regolarità dell'impianto. Qualora il proprietario ometta la dovuta comunicazione è soggetto alla sanzione di dover sottoporre l'impianto ad una verifica straordinaria, come disciplinato dall'art. 12 comma 2bis DPR 1999/162 "Quando la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata oltre il termine di sessanta giorni, la documentazione di cui all'art. 12 comma 2 è integrata da un verbale di verifica straordinaria di attivazione dell'impianto.".
Il difetto di comunicazione inoltre può limitare eventuali coperture assicurative o generare problematiche in caso di compravendita dell'immobile
In generale, all'accertamento della violazione segue la concessione di un termine per adempiere alla comunicazione mancante.