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Emanuele AVVOCATO BUZZONI

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2024.05.25 - MANUTENZIONE DI SERVOSCALE ED ASCENSORI


 

MANUTENZIONE DPR 1999/162 ART 15

Il proprietario dello stabile è tenuto ad effettuare regolare manutenzione dell'impianto installato, che consiste in una attività programmata di controllo e riparazione della macchina, affidata ad Impresa specializzata ed abilitata; come disciplinato dall'art. 13 comma 1 ai sensi del quale "Il proprietario dello stabile ... è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato ...".

Al proposito l'art 15 comma 1 specifica che "ai fini della conservazione dell'impianto ... il proprietario ... è tenuto ad affidare la manutenzione di tutto il sistema ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s a persona munita di certificato di abilitazione ... . Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto ... ". Ed il successivo art. 15 comma 4 specifica che le verifiche dovranno avere cadenza semestrale: "Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori, compresi gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, e almeno una volta all'anno per i montacarichi: a verificare ..."

Il c.d. "patentino" necessario per effettuare la manutenzione periodica degli ascensori (sia quelli lenti che quelli veloci, sia quelli che sono propriamente ascensori che i montascale assimilati agli ascensori), è disciplinato dalla Legge anno2017/167 art. 23, la quale in particolare prevede: al comma 1, ai sensi del quale "il certificato di abilitazione previsto dall'articolo 15, comma 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è valido in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal prefetto in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi a un'apposita commissione esaminatrice". Al comma 2 "La data e la sede delle sessioni di esame è determinata dal prefetto. Il prefetto del capoluogo di regione, tenuto conto del numero e della provenienza delle domande pervenute ...".

 

VERIFICHE PERIODICHE DPR 1999/162 ART. 13

Al fine di verificare il corretto funzionamento degli impianti e che le manutenzioni periodiche siano regolarmente realizzate, ogni due anni il proprietario dello stabile è tenuto a sottoporre l'impianto a ispezioni formali obbligatorie dal nome di "verifica periodica". Dette verifiche sono realizzate da tecnici specializzati nominati dall'ASL, dall'ARPA, dalla Direzione Territoriale del Lavoro, dalla Direzione Generale del Trasporto Pubblico, oppure da Organismi di Certificazione Notificati oppure da Organismi di Ispezione Accreditati. Così come disciplinato dal DPR 1999/162 art. 13 comma 1 "Il proprietario dello stabile ... è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonchè a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.".
 

E VERIFICHE STRAORDINARIA ART. 14 DPR 1999/162

Qualora le verifiche periodiche vengano omesse o abbiano esito negativo l'impianto non potrà essere utilizzato, infatti l'art. 14 sancisce che: "A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il competente ufficio comunale dispone il fermo dell'impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole. La verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, ai quali il proprietario o il suo legale rappresentante rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica. Tale verifica straordinaria deve evidenziare in modo dettagliato la rimozione delle cause che avevano determinato l'esito negativo della precedente verifica."